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Zona Brancadoro deve restare sportiva, il Tar respinge il ricorso della Casa di Cura

SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' andato a sentenza il ricorso al Tar della Casa di Cura Villa Anna, intentato contro il Comune di San Benedetto del Tronto. Un ricorso presentato nel 2009, con cui la clinica privata chiedeva l'annullamento del provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale con il quale era stato ritenuto non ammissibile l'intervento edilizio proposto dalla ricorrente con "progetto di massima" depositato il 7 ottobre 2008 e relativo a "Costruzione Nuova Casa di Cura". Il diniego alla costruzione di una nuova struttura sanitaria in zona Brancadoro era stato comunicato alla ricorrente in data 21 marzo 2009. 

Il Tribunale amministrativo regionale il 24 ottobre 2024 ha respinto l'istanza intentata dalla clinica privata. La sentenza è stata tuttavia publicata il 7 marzo 2025.

Dunque, il 7 ottobre 2008 la clinica presentava al Comune di San Benedetto del Tronto un “progetto di massima” per la realizzazione della “Nuova Casa di Cura” in zona Brancadoro. L'atto era finalizzato all’ottenimento del parere preliminare da parte della Commissione Edilizia, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Edilizio Comunale.

In data 21 marzo 2009 la Casa di Cura riceveva l’impugnata nota del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell’Economia Locale del Comune, con cui veniva specificato che "l’intervento proposto non può ritenersi ammissibile in quanto in evidente contrasto con la prevalente destinazione di zona prevista dal P.R.G. vigente (zona per attrezzature sportive di cui all’art. 49/9 delle N.T.A.), in cui, altresì, non è in alcun caso consentito l’intervento edilizio diretto".

Il ricorso del privato era articolato in più punti. Secondo quanto scrivono i giudici nella sentenza del Tar "l’art. 49 delle NTA del PRG comunale, non oggetto di impugnazione, prevede che 'le zone per attrezzature ed impianti di interesse generale, art. 2 del D.I 2.4.68 n. 1444, sono destinate all'installazione di attrezzature di interesse urbano complementari all'urbanizzazione del territorio comunale e sovracomunale.


Esse si suddividono in: zone per attrezzature civiche di interesse urbano, zone per attrezzature tecnico-distributive, zone per istruzione superiore, zone per attrezzature sanitarie ed ospedaliere, zone per attrezzature sociali al servizio degli impianti produttivi, zone per attrezzature a carattere religioso, zone per la protezione civile e l’ordine pubblico, zone a verde pubblico di interesse urbano, zone per attrezzature sportive, zone cimiteriali'.
 

Precisa il Tar: "Rimane sostanzialmente incontestato che la zona oggetto del progetto presentato dalla ricorrente ricade nelle zone per attrezzature sportive di cui all'art. 49/9 delle N.T.A. La possibilità degli enti locali di istituire sub-zone per il governo del territorio è incontestata ed è stata più volte ribadita in giurisprudenza (si veda, ad esempio Cons. Stato IV 8 marzo 2011 n.1423). In presenza di differenti subzone aventi indici e parametri differenti, in tutta evidenza non si può affermare la fungibilità tra impianti sportivi e attrezzature sanitarie e ospedaliere". (Articolo di Franco Cameli)

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