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La centrale di stoccaggio del gas si può fare: il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi del Comune


SAN BENDETTO DEL TRONTO Il Consiglio di Stato ha respinto i due ricorsi presentati dall'amministrazione comunale contro la sentenza del Tar Lazio, che aveva sdoganato la Valutazione di impatto ambientale (VIA) necessaria per la realizzazione di una centrale di stoccaggio del gas.
Stiamo parlando del progetto della Gas Plus Storage per lo stoccaggio di gas naturale nel quartiere Agraria di Porto d'Ascoli.

 Il progetto sembrava destinato ad arenarsi nel 2019 quando era scaduta la validità della VIA. La società presentava un primo ricorso al Ministero della Transizione Ecologica, che lo respingeva. Poi un secondo ricorso fu discusso dal Tar Lazio che accolse le istanze della Gas Plus, rimettendo in carreggiata la VIA e, quindi, la possibilità di realizzare lo stoccaggio all'Agraria.

Nel 2023 l'amministrazione rivierasca fece due ricorsi al Consiglio di Stato contro il pronunciamento del Tar Lazio. Il Comune di San Benedetto propose un primo ricorso, oltre che contro la Gas Plus, nei confronti del Ministero dell'Ambiente; un altro ricorso fu presentato nei confronti dei ministeri dell'Ambiente, della Cultura, delle Infrastrutture e Tasporti nonché del Ministero dei Beni e le Attività Culturali. Nel secondo contenzioso l'amministrazione aveva chiamato in causa il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Regione Marche, che non si sono costituiti in giudizio.
Il primo ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato, il secondo è stato in parte dichiarato inammissibile e per il resto rigettato. La VIA era il tassello mancante per consentire alla Gas Plus di realizzare la centrale di stoccaggio. 

Vediamo uno dei motivi delle sentenze: "A ciò deve aggiungersi, come osservato dalla Gas Plus Storage, che l’interpretazione seguita dal Tar nella sentenza impugnata, che deve essere in questa sede confermata, non determina una riduzione della tutela dell’ambiente o delle garanzie di salvaguardia del territorio, poiché “il legislatore, nel disciplinare la VIA e la proroga della stessa, si è curato di assicurare che, anche dopo il rilascio del titolo, l’autorità competente non esaurisca i propri compiti, ma sia tenuta a vigilare sulle modalità di esecuzione dell’attività autorizzata, permanendo in capo alla stessa tanto poteri di “monitoraggio” (art. 28 del d.lgs. n. 152/2006), quanto poteri di controllo e perfino sanzionatori (art. 29 del d.lgs. n. 152/2006)".

Le sentenze suonano come schiaffi per le associazioni e i cittadini che per anni hanno lottato per scongiurare l'insorgenza dello stoccaggio del gas a Porto d'Ascoli. (Franco Cameli)

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