di FRANCO CAMELI - La società Areamare vince il ricorso al Consiglio di Stato contro il pronunciamento di primo grado del Tar Marche. Nell'estate 2022 il Tar Marche aveva sentenziato che il Comune di San Benedetto del Tronto non era tenuto a dare risposte in merito alla richiesta della società di variante urbanistica per realizzare 18 edifici residenziali tra via Mare, via Scarlatti e via del Cacciatore, a Porto d'Ascoli (foto). Ma ora il Consiglio di Stato ribalta il pronunciamento del Tribunale amministrativo di Ancona. La corte di appello di Roma, pertanto, concede al Comune di San Benedetto del Tronto 120 giorni per rispondere alla società Areamare: in caso contrario nominerà un commissario ad acta per gestire la pratica, il cui costo sarà a carico dell'ente rivierasco. L'amministrazione comunale è inoltre stata condannata a versare 2mila euro di spese processuali.
Per il Consiglio di Stato l’appello di Areamare è fondato. Perché?
Ecco i dettagli della sentenza: "Con delibera di c.c. n. 37 del 27 maggio 2017, il comune di San Benedetto del Tronto - scrivono i giudici romani nella sentenza - ha approvato “I criteri per la determinazione del contributo straordinario per interventi su aree e immobili in variante urbanistica, in deroga o cambio destinazione d’uso”.
Il 24 agosto 2017, l’odierna appellante, nell’intenzione di avvalersi delle disposizioni contenute nella delibera di consiglio comunale n. 37/2017, ha sottoposto all’amministrazione un elaborato per la realizzazione condivisa di un progetto volto a perseguire le finalità della suindicata delibera comunale, con la previsione di interventi su aree e immobili in variante urbanistica (fu chiesta la realizzazione di 18 edifici residenziali, ndr).
L’Agenzia delle entrate, nel febbraio 2018, ha indicato i criteri metodologici per la valutazione del plusvalore generato da tali tipologie di interventi.
Anche l’elaborato dell’appellante (id est: perizia estimativa) è stato sottoposto alla valutazione dell’Agenzia delle entrate per la validazione, le cui risultanze (nota del 3 dicembre 2019) sono state accettate dalla società istante (nota del 9 dicembre 2019).
Il 14 febbraio 2020, l’appellante ha sollecitato il comune ad esaminare “la documentazione tutta per quanto attiene al passaggio alla proclamazione o meno di opera di interesse pubblico del progetto come da delibera n. 37 del 2017 dispone”.
Il comune, con delibera di g.c. n. 193 del 24 novembre 2020, ha approvato, in pedissequa applicazione della delibera n. 37/2017, l’ “Atto di indirizzo” necessario per la propedeutica, necessaria attestazione circa la verifica dell’interesse pubblico sotteso alla proposta progettuale, indispensabile per il prosieguo dell’iter relativo alla variante ordinaria urbanistica (art. 26 della l.r. 34/1992), fornendo al dirigente del servizio pianificazione gli opportuni indirizzi meglio specificati nel dispositivo della delibera suindicata.
Il 6 aprile 2021, il dirigente comunale ha comunicato “ai soggetti privati proponenti” la “Nota informativa sulla delibera di G.C. n. 193 del 24/11/2020”.
In particolare, con la suddetta nota, il comune ha informato i soggetti proponenti (tra cui la società appellante) che “[a] seguito dell’indirizzo fornito con la delibera della giunta comunale n. 193/2020, il perfezionamento dell’istruttoria delle proposte di variante al prg formulate da soggetti privati – che secondo le disposizioni contenute nel regolamento approvato con delibera di c.c. n. 37/2017 si conclude con il pronunciamento della giunta comunale in ordine alla eventuale sussistenza dell’interesse pubblico sotteso alla proposta presentata – resta subordinato alla approvazione del documento generale di indirizzo contenente indicazioni, criteri e obiettivi sulla base dei quali condurre la valutazione della sussistenza dell’interesse pubblico. A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2021, è stata avviata la procedura di affidamento dell’incarico per la redazione del documento di indirizzo di cui alla su citata delibera di g.c. n. 193/2020”.
Con nota datata 28 settembre 2021, la società AreMare s.r.l., lamentando la mancata adozione del documento di indirizzo di cui alla delibera n. 193/2020, ha diffidato il comune a concludere il procedimento di variante al prg dalla stessa società attivato.
Questo l’incedere dei fatti, il collegio osserva che la diffida (rectius, sollecito) del 14 febbraio 2020 non segna il dies ad quem per la proposizione del ricorso successivamente proposto avverso l’asserito silenzio serbato dall’intimata amministrazione.
Detta nota, infatti, risulta superata dalle successive interlocuzioni e risposte fornite dall’amministrazione comunale nonché dagli atti deliberativi che hanno fatto seguito all’istanza inziale con la quale la società ha compulsato il comune e che hanno segnato l’avvio e l’incedere del procedimento attivato dalla società appellante.
Rileva invece, in punto di fatto, la delibera di giunta comunale n. 193 del 2020 con la quale il comune ha attivato concretamente il procedimento di verifica circa la corrispondenza dell’iniziativa progettuale all’interesse pubblico, ponendo la società appellante nelle condizioni di attenderne l’esito.
A tale delibera ha fatto seguito la nota del 6 aprile 2021 con la quale il comune ha informato i soggetti privati proponenti che soltanto a seguito dell’approvazione del bilancio 2021 si sarebbe potuto affidare l’incarico tecnico per la redazione del documento di indirizzo previsto appunto nella suindicata delibera n. 193/2020.
Rispetto a tale ultima risposta del comune, il silenzio serbato dall’amministrazione in ordine alle successive attività procedimentali preordinate alla redazione del suddetto documento tempestivamente è stato avversato dalla società odierna appellante, nel termine decadenziale lungo di un anno (il ricorso di primo grado è stato depositato il 18 gennaio 2022).
Appurata la tempestività del gravame introduttivo rispetto al concreto interesse posseduto e azionato dalla società, il ricorso in esame s’appalesa fondato in quanto:
a) a norma dell'art. 2, l. n. 241 del 1990, v’è un obbligo per l'Amministrazione di concludere il procedimento, adottando un provvedimento espresso che statuisca in ordine alla pretese della società appellante di ottenere l’approvazione della variante;
b) la circostanza che non sia stato dato ancora seguito alla delibera n. 193/2020, mediante la redazione del previsto documento di indirizzo indispensabile per il prosieguo dell’iter relativo alla variante ordinaria urbanistica (art. 26 della l.r. 34/1992), non può valere ad esonerare l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento e comunque si pone come inadempimento a un auto-vincolo che la stessa amministrazione si è dato nel momento in cui ha dato avvio al procedimento in questione;
c) gli atti successivi, pur manifestando l’intenzione del comune di andare avanti, non superano anch’esse il fatto che rispetto all’istanza della parte il procedimento non si è ancora concluso;
d) l’esistenza di un elevato tasso di discrezionalità in capo all’amministrazione non esclude che il procedimento debba essere concluso, ai sensi del più volte richiamato articolo 2, l. 241/1990, fermo restando il potere/dovere dell’amministrazione di individuare autonomamente il contenuto del provvedimento finale.
Va dunque affermato l’obbligo del comune di San Benedetto del Tronto di concludere il procedimento avviato su istanza della società AreMare s.r.l., dando seguito all’impegno assunto con la delibera n. 193/2020, rimanendo impregiudicata ogni valutazione che l’amministrazione riterrà di effettuare col provvedimento conclusivo del procedimento".
Il Consiglio di Stato assegna al comune di San Benedetto del Tronto il termine di centoventi giorni, dalla comunicazione o notificazione della sentenza, per provvedere sull’istanza della società appellante, rimanendo impregiudicata ogni valutazione che l’amministrazione riterrà di effettuare col provvedimento conclusivo del procedimento.
Si legge nella sentenza: "Decorso tale termine, nomina commissario ad acta il Prefetto di Ascoli Piceno, con facoltà di delega a un funzionario dell’Ufficio, purché dotato delle necessarie competenze, affinché provveda nel successivo termine di giorni novanta a concludere il procedimento;
c) pone a carico dell’amministrazione, sin da ora, le spese per l’attività commissariale, da liquidarsi con separato decreto al termine della stessa e su istanza del commissario ad acta;
d) dispone che il commissario ad acta, qualora si insedi e svolga l’incarico, trasmetta copia del proprio provvedimento alla competente Procura della Corte dei conti, una volta ultimato l’incarico stesso, per le valutazioni di competenza.
In conclusione, per quanto sin qui esposto, l’appello è fondato e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza della parte interessata nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Per il caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il Prefetto di Ascoli Piceno che provvederà nei termini di cui in motivazione.
Condanna il comune di San Benedetto del Tronto al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio che si liquidano, in favore della società AreaMare s.r.l., in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge e spese generali".
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