Ecco i motivi del Genio civile per i quali deve essere demolito il parcheggio dell'ospedale sull'Albula
Perché il parcheggio deve essere demolito? Di seguito riportiamo il documento istruttorio redatto dalla responsabile del procedimento, arch. Maria Adele Pellei, nel quale vengono illustrate le motivazioni del decreto del Genio civile.
"PREMESSO CHE:
- con istanza acquisita al prot.n. 1470342 del 29/11/2022, recante “Sollecito Istanza di richiesta di
nuova concessione di area demaniale sul torrente Albula nel Comune di San Benedetto del
Tronto”, l’ASUR Marche Area Vasta n.5, a firma del Dirigente dell’UO Patrimonio, Nuove Opere e
Attività tecniche, ha richiesto, ai sensi del R.D. 523 del 25/07/1904 e art.31 della L.R. n. 5/2006,
la concessione per l’occupazione di aree del demanio idrico (torrente Albula) attigue ai mappali
nn. 55, 834 e 141, Foglio 8 del Comune di San Benedetto del Tronto- di complessivi mq 2200 per
uso parcheggio “che attraversa il torrente Albula in adiacenza all’Ospedale Madonna del Soccorso
di San Benedetto del Tronto”;
- dall’istruttoria del procedimento amministrativo, avviato sulla base dell’istanza allegata, presentata
come “Nuova concessione di area demaniale”, ai sensi del RD 523/1904 e s.m.i e art.31 della L.R.
5/2006, sono emersi i sotto elencati elementi ostativi – comunicati all’ASUR Marche Area Vasta
n.5 con nota prot.n. 1501531 del 05/12/2022- che non consentono l’accoglimento della medesima:
il rilascio delle concessioni per l'uso di aree del demanio Idrico di cui all’art.31 della L.R. 5/2006
comprende le seguenti tipologie (tabella 1, Allegata alla L.R.5/2006):
- Seminativo, pascolo, pioppicoltura ed altri usi agricoli
- Orto
- Accesso a fondo intercluso
- Deposito materiali inerti, agiamento, piazzali di servizio, piste carrabili, piazzali di asservimento,
strade, parcheggio, impianti mobili per frantoio, vasche di sedimentazione inerti
- Uso ricreativo (attività sportive, appostamento fisso da caccia Parco fluviale, verde pubblico
attrezzato) riguardanti aree, catastalmente definite e mappate -solitamente con la definizione “Demanio
Pubblico dello Stato Ramo Idrico” a volte dotate di numerazione particellare che si trovano
su terreni adiacenti ai corsi d’acqua (pertinenza demaniale), non essendo configurabile
come tale l’occupazione di aree del demanio idrico in oggetto, riguardante invece
l’occupazione di aree del demanio idrico interne interne (alveo) o in subalveo dei corsi
d’acqua, disciplinate dall’ art.30 della L.R. 5/2006 (Concessioni idrauliche).
Nella nota di sollecito – e relativa relazione tecnica - allegate all’istanza, a firma dell’Ing. Giovanni
Ferrari, dell’UOC Patrimonio, Nuove opere e Attività tecniche dell’ASUR Marche Area Vasta 5, si
sottolinea che sono state rilasciate all’ASUR Marche (con atti della Provincia di Ascoli Piceno,
Settore Edilizia scolastica e Patrimonio n.10894 del 04/08/2004 e del Settore Patrimonio, genio
Civile e protezione Civile n. 331 del 05/10/2011) due concessioni per l’occupazione,
rispettivamente, di un’area di mq 1595 e di un’area di mq. 605, entrambi riferentesi “alle aree
demaniali attigue alle particelle 55-834 e 141 del Fg. 8 del Comune di San Benedetto del Tronto
ed identificano complessivamente nella passerella in c.a. che attraversa il torrente Albula in
adiacenza all’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto”;
- di seguito si legge che “l’area demaniale, di complessivi mq 2200, è destinata a parcheggio ed ha
accesso carrabile e pedonale da via Manara” e che con la “nuova” istanza si intende unificare le
due pratiche per “poter continuare ad occupare un’area di mq 2200 con la stessa destinazione e
le stesse modalità con cui sinora è stata gestita e alle stesse condizioni e prescrizioni indicate nelle
concessioni demaniali Rep.n. 10894 del 04/08/2004 e Rep.n. 331 del 05/10/2011”;
- per il disposto dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 L’ASUR Marche è stata invitata, con la
suddetta nota prot. n. 1501531 del 05/12/2022 tramessa tramite PEC, a presentare specifiche
osservazioni ed eventuali documenti correlati, nel termine prefissato di 10 giorni dal ricevimento
della stessa;
- entro i termini di cui sopra l’ASUR Marche non ha presentato alcun elemento ulteriore ai fini dello
sviluppo dell’istruttoria dell’istanza in oggetto, ma ha presentato istanza (da parte dell’ AST di Ascoli
Piceno, a firma del Commissario AST Ascoli Piceno) acquisita al prot.n. 93918 del 25/01/2023), di
“Nuova concessione idraulica” per utilizzo delle aree sul torrente Albula adiacenti alle particelle 55-
141-834, del Foglio 5 del Comune di San Benedetto del Tronto (immobili dell’ Ospedale Madonna
del Soccorso) per “Attraversamenti di corsi d’acqua con occupazione ponti, pontili fissi e
galleggianti e manufatti assimilati e accessori", che non corrisponde all’uso effettivamente in atto
(parcheggio) dell’area occupata, non assentibile dal punto di vista idraulico ai sensi del RD
523/1904 e s.m.i (art. 96: “lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei,
sponde e difese”).
CONSIDERATO CHE:
- i due atti di concessione sopra dettagliati sono entrambi scaduti (il primo, Rep.n. 10894 del
04/08/2004 in data 04/08/2007 e il secondo, Rep.n. 331 del 05/10/2011 in data 05/10/2014) ed
hanno entrambi ad oggetto: “Concessione demaniale inerente l’attraversamento del torrente
Albula con passerelle in c.a. nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto” adibite a
parcheggio con durata (come espressamente stabilito nei dispositivi delle concessioni assolutamente
temporanea e assentite con il più ampio carattere di precarietà, rinnovabili) come
espressamente previsto all’art. 1 di entrambe le concessioni "per un massimo di due volte, per
periodi della stessa durata (..)” con la condizione che “in caso di revoca della concessione o di
scadenza senza rinnovo il Concessionario è obbligato a demolire tutte le opere costruite”;
- l’occupazione delle aree sopra dettagliate ad uso parcheggio è durato ben più dei termini (non più
di sei anni dalle scadenze) prescritti nelle concessioni (15 anni per l’area di mq 1595; 8 anni per
l’area di mq 605), per di più in mancanza di rinnovo e attualmente in totale abuso (non essendo
sufficiente il pagamento del canone demaniale per l’occupazione, necessitando un provvedimento
concessorio o autorizzativo da parte dell’Autorità competente per l’uso del demanio pubblico), per
cui è attuabile la prescrizione di demolizione delle opere costruite, e di rimessa in pristino dello
stato dei luoghi,
- a prescindere dalle prescrizioni stabilite nelle concessioni, l’area del demanio idrico (torrente
Albula) di complessivi mq 2200 attigua ai mappali nn. 55, 834 e 141, Foglio 8 del Comune di San
Benedetto del Tronto (per il quale si richiede la continuazione dell’uso: parcheggio) ricade
nell’alveo di corsi d’acqua pubblica ex art. 822, comma 1, cod. civ. (torrente Albula), come delimitato
catastalmente con linea continua corrispondente al limite raggiunto dal livello medio delle piene
ordinarie (identificazione “Acque”) (All.1);
- ai sensi della Legge 2 febbraio 1960, n. 68 (“Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla
disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri ed idrografici”) l’Amministrazione del catasto
e dei Servizi tecnici Erariali (ora divenuta parte della Agenzia del Territorio) è uno degli organi
cartografici dello Stato. La stessa legge stabilisce che le carte catastali costituiscono parte della
cartografia ufficiale dello Stato;
- in materia di demanio idrico la rappresentazione sui fogli di mappa catastali delle “Acque” e relative
pertinenze è disposta da istruzioni riguardanti il rilevamento topografico e la formazione delle
mappe stesse (in particolare la “VI Istruzione per la formazione delle mappe catastali ed all’impiego
dei relativi segni convenzionali”) che, testualmente, stabiliscono che: “Si assumono come
rappresentazione dell'alveo dei corsi d'acqua pubblica e si tracciano con linea continua le linee
corrispondenti ai limiti raggiunti dal livello medio delle piene ordinarie. Le porzioni di letto adiacente
all'alveo, greti, sponde e rive di pertinenza del demanio pubblico, costituiscono separate particelle
da contornare con linea continua”;
- il criterio in base al quale viene delimitato catastalmente l’alveo dei corsi d’acqua è un criterio di
tipo idraulico finalizzato a delimitare le aree esondabili in caso di piene ordinarie dei corsi d’acqua,
cioè quello contenuto nella Circolare n. 780 del 28.2.1907 del Ministero LL.PP.- Direzione Generale
delle Opere Idrauliche – Divisione VI, dal titolo “Sulla delimitazione dell’alveo dei corsi d’acqua e
sulle piantagioni nelle alluvioni” (Bollettino Ufficiale del MM.LL anno VIII n. 7 del 01/03/1907),
nell’ambito della quale “si conferma… il principio che il limite dell’alveo appartenente al Demanio
dello Stato, ai sensi dell’art. 427 del Codice Civile, è determinato dall’altezza delle piene ordinarie,
che corrisponde normalmente a quella delle ripe o piarde, essendosi tale principio riconosciuto
conforme alla legge, all’opinione degli scrittori e dalle massime della giurisprudenza…”.
- numerose sentenze hanno negli anni confermato il concetto di piena ordinaria quale criterio per la
definizione dell’alveo dei corsi d’acqua:
La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a Sezioni Unite del 18 dicembre 1998, n.
12701, ha stabilito che: “Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di
alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle
piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque
solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed
altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera
dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un
più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del
bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti
la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione
non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima”.
La Cassazione civile, Sez. unite, con sentenza del 13 novembre 2012, n° 19703 ha stabilito
che: “Ai fini dell'individuazione dei terreni ricompresi nel demanio per la loro contiguità a
corsi d'acqua pubblici, opera il principio per cui l'estensione dell'alveo, suscettibile di detta
ricomprensione, agli effetti dell'art. 943 c.c., deve essere determinata con riferimento alle
piene ordinarie (…)”
la Cassazione civile, Sez. Unite, con sentenza del 13 giugno 2017, n° 14645 ha stabilito
che “ Gli alvei dei fiumi e dei torrenti, costituiti da quei tratti di terreno sui quali l'acqua scorre
fino al limite delle piene normali, rientrano nell'ambito del demanio idrico, per cui le sponde
o rive interne - ossia quelle zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie - sono
comprese nel concetto di alveo, (…)”;
- la domanda non può pertanto essere accolta permanendo le motivazioni ostative di cui sopra,
risultando necessario per tali ragioni rigettare l’istanza presentata;
- si ritiene comunque opportuno, in considerazione della pubblica utilità delle opere interessate e
della complessità procedurale e tecnico-operativa della demolizione delle stesse – ubicate nel
centro abitato ed altamente antropizzato del Comune di San Benedetto del Tronto - e del ripristino
dello stato dei luoghi coinvolti, di accordare una temporanea sospensione dell’intervento
ripristinatorio, concedendo un termine entro il quale dovrà essere elaborato un Piano di
dismissione delle opere, adottando tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la salute
pubblica e assicurare il ripristino ambientale dell’area interessata, da concordare con l’Autorità
idraulica competente, per tutto quanto sopra esposto si propone di approvare il contenuto del dispositivo". (Franco Cameli)
Commenti